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Il Trattamento di Fine Rapporto TFR è una parte di retribuzione del lavoratore, che viene mensilmente accantonata dall’azienda ed il cui pagamento è differito al momento della cessazione del rapporto di lavoro. |
Viene calcolato in percentuale su tutte le retribuzioni corrisposte ogni mese in via non occasionale e con esclusione di quanto corrisposto a titolo di rimborso spese. Normalmente sono i CCNL a disciplinare quali elementi concorrono a determinare l’imponibile su cui calcolare il TFR. |
Il TFR liquidato al termine del rapporto di lavoro non è assoggettato a contributi e gode di una speciale tassazione agevolata, detta tassazione separata. |
Un dipendente con almeno 8 anni di servizio può chiedere un anticipo di liquidazione del TFR non superiore al 70% della cifra maturata al 31/12 dell’anno precedente; la richiesta va fatta per spese mediche e/o dentistiche, acquisto e/o ristrutturazione prima casa. |
A discrezione dell’azienda può essere anticipato, su richiesta, anche il 100% del TFR accantonato, a prescindere dagli obblighi di legge. |
NON PIU’ IN VIGORE: In via sperimentale i dipendenti (esclusi i lavoratori domestici ed agricoli), in forza da almeno 6 mesi, avevano la possibilità di chiedere l’anticipazione mensile (definita QuIR) delle quote di TFR maturate ogni mese, quale parte integrativa della retribuzione ed a tassazione ordinaria. |
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